mercoledì, ottobre 07, 2009

La Corte Costituzionale si è pronunciata «Il Lodo Alfano è illegittimo»


Violati articoli 138 (ricorso a una legge costituzionale) e 3 (uguaglianza). La decisione presa a maggioranza: 9 a 6

ROMA - Il Lodo Alfano è illegittimo. Così si sono pronunciati i 15 giudici della Corte Costituzionale. La legge che sospende i processi delle quattro più alte cariche dello Stato (i presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio) è stata bocciata dalla Consulta per violazione dell'articolo 138 della Costituzione, vale a dire l'obbligo di far ricorso a una legge costituzionale e non ordinaria, e dell'articolo 3, ovvero il principio di uguaglianza (leggi il verdetto). La decisione è stata presa a maggioranza (9 giudici contro 6) e avrà come effetto immediato la riapertura di due processi a carico del premier Silvio Berlusconi: per corruzione in atti giudiziari dell'avvocato David Mills e per reati societari nella compravendita di diritti tv Mediaset.

Fonte: corriere.it

5 commenti:

Fabio ha detto...

uno spiraglio di democrazia da parte della corte costituzionale in mezzo al guado politico-delinquenziale! Solo uno spiraglio, una boccata d'aria prima che Silvio e la sua banda bassotti ricominci a sputare fango sulle istituzioni, a delegittimare giudici e stampa, imbvagliare la satira e a bloccare i processi a colpi di leggi governative! Coraggio...Fab

Castello Libero ha detto...

Con la bocciatura per incostituzionalità del Lodo Alfano, le quattro più alte cariche dello Stato perdono quella sorta di "immunità temporanea" stabilita dal provvedimento legato al nome del Guardasigilli e Silvio Berlusconi torna ad essere un normale imputato nei processi che lo riguardano e che ora possono ripartire. Segnatamente quelli denominati "Mills" per corruzione in atti giudiziari e "Mediaset sui diritti tv" (reati societari nella compravendita di diritti tv). Un terzo procedimento, quello cosiddetto Mediatrade è ancora in fase di indagini preliminari e il pm Fabio De Pasquale starebbe lavorando per redigere l'avviso di chiusura delle indagini che, di norma, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Anonimo ha detto...

Ritego questa sentenza un'altra assurdità (o incompetenza) dei giudici (alti?) che prima si esprimono in un modo e poi cambiano idea! Allora anche la costituzione è a fisarmonica o a comodo di chi urla più forte?

Unknown ha detto...

A me risulta che anche il Lodo Schifani fu bocciato perchè violava l'articolo 3 della Costituzione, quindi non vedo un cambiamento di rotta da parte della Consulta. Se poi deve per forza essere di vitale importanza l'impunità per il premier, allora siamo tutti golpisti: giornalisti, magistrati, cittadini, Presidenti della Repubblica (in carica o emeriti) e ora anche la Corte Costituzionale!

ile_GD ha detto...

La Corte Costituzionale è sempre stata coerente:

"Il disegno di legge è stato presentato dal ministro della giustizia Angelino Alfano e approvato dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi IV in data 26 giugno 2008 «con l'obiettivo di tutelare l'esigenza assoluta della continuità e regolarità dell'esercizio delle più alte funzioni pubbliche»[2], prima di essere approvato dalle Camere in virtù della votazione conforme del Senato tenutasi in seconda lettura il 22 luglio 2008 con 171 sì, 128 no e 6 astenuti. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all'atto della promulgazione, ha affidato ad una nota[3] le motivazioni che l'hanno spinto a firmare immediatamente tale legge, nonostante le accese polemiche da essa suscitate e una precedente sentenza della Corte Costituzionale che aveva annullato l'articolo del cosiddetto lodo Schifani rivolto a regolare la stessa materia con una forma molto simile a quella poi riproposta da Alfano."
http://it.wikipedia.org/wiki/Lodo_Alfano

Inoltre non solo contrastava con l'art. 3 della Costituzione ma violava anche l'art. 138, che regolamenta le modifiche della Costituzione stessa:

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131428/131434/131435/articolo.htm

Ciao.