venerdì, agosto 31, 2012

Passo Carrabile a Castellammare del Golfo... che fare?

Come è noto a tutti i cittadini di Castellammare del Golfo l'amministrazione ha emanato un avviso dove si invitava la cittadinanza a regolarizzare la propria posizione tributaria con specifico riferimento alle aperture dei passi carrabili. Più volte ci è stato chiesto quando sia dovuto il tributo, pertanto proverò a chiarire alcuni punti di tale argomento. Ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 507/1993 e del regolamento comunale, per passi carrabili devono intendersi
quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
A sua volta il passo carrabile deve distinguersi dal passo a raso e cioè quello senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere che non determina alcuna occupazione visibile del suolo pubblico in quanto caratterizzato dall'assenza di interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività. Fatte queste premesse è bene precisare che sono soggette a tassazione solo i passi carrabili e non i passo (carrabili) a raso in quanto soltanto nei primi viene integrato il presupposto del tributo, e cioè l'occupazione del suolo e dell'area pubblica (In tal senso Cass.n. 16733/2007). Quindi è bene dire che sia in quelli a raso che in quelli non a raso il privato realizza una apertura sulla strada pubblica, ma il tributo è dovuto soltanto nell'ipotesi di costruzioni di manufatti atti ad accedere al fondo privato dalla strada pubblica in quanto soltanto in questa ipotesi si determina una effettiva occupazione del suolo pubblico (spesso l'interruzione del marciapiede), condizione che realizza il presupposto del tributo.

2 commenti:

Diarioelettorale ha detto...

Credo sia utile precisare come riportato anche qui che nel caso di passi a raso il tutto è regolato dall'articolo 36 del DPR n. 610/1996 che ha successivamente modificato la norma del regolamento del Codice della strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario.
Link: http://www.consumatori.it/index.php?Itemid=96&id=236&option=com_content&task=view

Unknown ha detto...

Utile e corretta precisazione!